REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 1 - Principi e finalità
- Il presente regolamento, con riferimento ai diritti e doveri degli studenti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di comportamenti corretti all'interno della scuola., nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e culturale.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. L'infrazione disciplinare non può influire sulla valutazione del profitto.
- Le sanzioni disciplinari devono ispirarsi a principi di gradualità e giustizia
- Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dei comportamenti, devono essere temporanee ed ispirate al principio della riparazione del danno. Devono tener conto della situazione personale dello studente, a cui deve essere offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della scuola.
Art. 2 - Mancanze disciplinari - Sanzioni – Competenza dell’irrogazione
1. Costituiscono mancanze disciplinari tutti i comportamenti scorretti che possono verificarsi durante l’orario delle lezioni e durante qualsiasi altra attività scolastica (attività extracurricolari, visite guidate, manifestazioni…)
2. Mancanze non gravi che non comportano l’allontanamento temporaneo
A) Mancanze:
- scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- disturbo durante le lezioni;
- mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
- abbigliamento indecoroso;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza
Sanzione: richiamo verbale
Competenza: Docente
B) Mancanze:
- gravi scorrettezze verso i compagni, i docenti e il personale;
- disturbo continuato durante le lezioni;
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
- uso del cellulare in classe;
- abbigliamento indecoroso anche dopo il richiamo;
- reiterate violazioni non gravi alle norme di sicurezza.
Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe, comunicazione ai genitori ed eventuale convocazione
Competenza: Docente – Dirigente Scolastico
3. Mancanze che comportano l’allontanamento temporaneo
A) Mancanze:
- Turpiloquio ed offese verso i compagni, i docenti e il personale;
- mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità;
- foto o riprese con il cellulare;
- danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- molestie continuate nei confronti di altri.
Sanzione: Studio individuale a scuola o allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni
Competenza: Consiglio di classe
B) Mancanze:
- Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- atti di violenza fisica e verbale nei confronti di altri.
Sanzione: Studio individuale a scuola o allontanamento da sei a 10 giorni
Competenza: Consiglio di classe
Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con la famiglia per preparare il rientro a scuola.
4. Mancanze che comportano l'allontanamento temporaneo superione a 15 giorni
Mancanze:
- Offese alla dignità della persona (atti di violenza, minacce, percosse, ingiurie);
- Comportamenti che configurino reati penali;
- Fatti che generano una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e che creano gravi danni alle strutture della scuola.
Sanzioni: Allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni. La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione.
Competenza: Consiglio d'Istituto
I fatti suddetti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento la scuola deve prevedere, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero mirato alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente nella comunità scolastica.
5. Sanzioni che comportano l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico
- Quando ricorrono situazioni di recidiva per i fatti indicati al punto 4 e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.
Competenza: Consiglio d’Istituto
6. Sanzioni che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di studio
- Il Consiglio d’Istituto può disporre la suddetta sanzione nei casi più gravi di quelli indicati ai punti 4,5.
7. Sanzioni durante gli Esami
- Le sanzioni per mancanza disciplinare commessa durante gli esami conclusivi del primo ciclo sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai canditati esterni.
Si precisa che tutte le sanzioni che comportano l’allontanamento possono essere irrogate soltanto previa verifica da parte dell’Istituzione scolastica della sussistenza di elementi concreti e precisi da cui si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
Art. 3 - Procedura delle sanzioni
- La sanzione deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l’hanno resa necessaria.
- Nel caso delle sanzioni di cui ai punti 5 e 6 occorrerà esplicitare i motivi per cui non sono esperibili interventi per reinserimento responsabile e tempestivo dell’alunno nella comunità scolastica.
- Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale e seguono l’alunno anche in caso di trasferimento ad altra scuola. Le sanzioni non sono dati sensibili, a meno che nel testo non si faccia riferimento ad altre persone.
- Il passaggio ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare.
Art. 4 – Impugnazioni ( Diritto alla difesa)
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.
- L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni, se non decide entro tale termine la sanzione è confermata
- L’Organo di garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da due rappresentanti eletti dai genitori e da un docente designato dal Consiglio d’Istituto.deliberazioni dell’Organo di garanzia sono ritenute valide in prima convocazione, se sono presenti tutti i membri o in seconda convocazione solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.
- Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza del 50% più uno.
- L’astensione si intende come voto favorevole.
- Le decisioni dell’Organo di garanzia sono subordinate al parere vincolante di un Organo di garanzia regionale il cui giudizio riveste carattere di definitività.